Condizioni generali di contratto dell’azienda Jarltech Europe GmbH
Aggiornate al: 20/11/2025
1. Validità, priorità
Per la vendita dei nostri prodotti, si applicano esclusivamente le seguenti condizioni generali di contratto, anche se non abbiamo sollevato obiezioni sulle condizioni di acquisto del committente in singoli casi. Con l’accettazione dei nostri prodotti, le presenti condizioni generali di contratto si considerano accettate dal committente senza riserve, anche in caso di una sua precedente obiezione. Le deroghe richiedono il nostro esplicito consenso scritto per essere efficaci. Le nostre condizioni generali di contratto si applicheranno anche a tutte le future operazioni commerciali con il committente.
Qualora altre disposizioni contrattuali contenute nella nostra conferma d’ordine o nei contratti di consegna firmati siano in contrasto con le presenti CGC, le altre disposizioni contrattuali saranno considerate prioritarie. Per tutte le altre questioni, le varie disposizioni si applicano in concomitanza.
2. Offerta e stipula del contratto, garanzie
Le nostre offerte non sono mai vincolanti.
In linea di principio, il contratto è considerato stipulato solo quando accettiamo l’ordine del committente sulla base di una conferma d’ordine conforme al suo contenuto.
Le garanzie saranno valide solo se esplicitamente da noi dichiarate.
3. Prezzi
I prezzi concordati sono in euro e sono generalmente franco fabbrica, imballaggio incluso (Incoterms 2020), se non diversamente convenuto.
L’IVA o le altre spese come il trasporto e l’assicurazione non sono incluse nel prezzo, se non diversamente convenuto. Se non è stato concordato alcun prezzo alla stipula del contratto, si applica il nostro prezzo valido al momento.
Se i costi su cui si basa il nostro calcolo, in particolare per i materiali, le materie prime, l’energia o il trasporto, subiscono una variazione imprevista, dopo la stipula del contratto, adegueremo il prezzo concordato per compensare la variazione del profitto originariamente calcolato. In questo caso, siamo tenuti a giustificare immediatamente e in modo comprensibile la variazione dei costi e del prezzo al committente, senza essere obbligati a rivelare l’intero calcolo. La modifica del prezzo entrerà in vigore dal momento in cui variano i costi di base, in caso di aumento, tuttavia, non prima che il committente abbia ricevuto la notifica e la giustificazione dell’adeguamento del prezzo. Se l’aumento del prezzo è superiore al 10 %, entro quindici giorni dal ricevimento della nostra notifica, il committente avrà il diritto di recedere dal contratto per il servizio in questione.
Se la variazione dei costi di base è imputabile a una circostanza di cui siamo responsabili, che è contraria alla diligenza di un commerciante prudente, non può essere effettuato alcun aumento di prezzo. Non siamo tenuti a adottare misure che consentano una riduzione del prezzo.
4. Servizio, tempi di consegna, ritardi, compensazione
Se non diversamente indicato nella conferma d’ordine, si concorda la consegna franco magazzino Usingen. La spedizione sarà a spese e rischio del committente.
Abbiamo anche la possibilità di far eseguire i servizi da subappaltatori. Il subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli accordi tra noi e il committente.
Se non diversamente concordato, i tempi di consegna devono essere considerati come “approssimativi”.
In caso di ritardo, la nostra responsabilità per i danni sarà disciplinata esclusivamente dalla legge e dal paragrafo 10 di queste CGC.
Le cause di forza maggiore e gli eventi imprevisti e ineludibili di cui non siamo responsabili prolungheranno inevitabilmente il termine di consegna (ad esempio, conseguenze di guerre, pandemie, scioperi o blocchi previsti dalla legge, interruzioni operative, difficoltà di approvvigionamento di materiali ed energia non prevedibili, ostacoli da parte dei nostri fornitori non imputabili a noi, ritardi imprevisti nei trasporti, carenza di energia o di materie prime, misure adottate dalle autorità). In questo caso, anche le date di consegna concordate saranno posticipate. Se la causa di forza maggiore non è solo di natura temporanea, entrambe le parti contraenti hanno il diritto recedere dal contratto per il servizio in questione. Le richieste di risarcimento danni sono escluse per assenza di colpa. Il committente verrà informato immediatamente dell’inizio e della fine della causa di forza maggiore.
Data la crisi del coronavirus risalente al 2020 e la guerra in Ucraina del 2022, le parti contraenti concordano sul fatto che può sempre verificarsi una situazione imprevista in cui, senza alcuna colpa, possiamo adempiere ai nostri obblighi contrattuali solo in condizioni decisamente più difficili. In questi casi, abbiamo il diritto di sospendere la fornitura dei servizi per tutta la durata delle situazioni complicate, fino a quando le condizioni migliorano oppure viene trovata una soluzione con il committente. Se i nostri obblighi non saranno sospesi solo in via temporanea, entrambi i partner contrattuali avranno il diritto di recedere dal contratto per il servizio sospeso.
5. Fattura, pagamento, compensazione e diritto di ritenzione
Le nostre fatture devono essere pagate immediatamente e senza alcuna detrazione. In linea di principio, non viene concesso alcuno sconto.
Se non diversamente concordato, la messa in mora sarà avviata se il committente non paga la fattura entro 7 giorni dalla data di emissione, a meno che la fattura non sia ancora stata consegnata oltre i 7 giorni. La messa in mora può avvenire anche in base alla legge.
In caso di mancato pagamento, il committente è tenuto a pagare gli interessi di mora al tasso di interesse legale, almeno 9 punti percentuali sopra il tasso di base annuale. Se possiamo dimostrare un danno maggiore causato dal ritardo, abbiamo il diritto di reclamarlo.
Se, dopo la conferma dell'ordine, scopriamo circostanze che giustificano dubbi sull'affidabilità creditizia del committente o se il committente è inadempiente in merito ad altri obblighi, la consegna di questo e di altri ordini sarà possibile solo dietro pagamento anticipato.
Il committente può compensare i suoi crediti con i nostri crediti o esercitare il diritto di ritenzione solo a condizione che i suoi crediti/diritti siano stati legalmente accertati, non siano contestati o siano pronti per essere riconosciuti. La compensazione o l’esercizio di un diritto di ritenzione da parte del committente è possibile anche se il credito del committente e il nostro credito sono legalmente basati su un rapporto di reciprocità.
6. Riserva di proprietà
La merce consegnata (merce soggetta a riserva di proprietà) rimarrà di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo di acquisto e di tutte le rivendicazioni esistenti e future derivanti dal nostro rapporto commerciale con il committente, comprese le nostre rivendicazioni sul conto corrente e tutte le rivendicazioni di saldo del conto corrente.
Il committente è autorizzato a vendere la merce con riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale. Egli cederà a noi i crediti nei confronti dei suoi clienti derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà. La cessione riguarderà anche i crediti che il committente acquisisce nei confronti dei suoi istituti di credito sulla base del pagamento dei suoi clienti. Noi accetteremo la cessione del credito. Il committente è autorizzato a riscuotere questo credito fino alla revoca. La nostra facoltà di riscuotere il credito rimane inalterata.
Tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il committente adempie ai suoi obblighi di pagamento, non è in mora, non è stata presentata alcuna richiesta di una procedura di insolvenza e i pagamenti non sono stati sospesi. Ad ogni modo, possiamo richiedere al committente di rivelare i crediti ceduti e i relativi debitori. In questo caso, avremo il diritto di rivelare la cessione dei crediti al committente del committente.
L’elaborazione della merce acquistata dal committente sarà effettuata per conto nostro. Al momento dell’elaborazione acquisiremo la comproprietà della nuova merce elaborata (insieme agli altri prodotti integrati) per un valore pari a quello della merce acquistata dal committente.
Su richiesta del committente, si rinuncia ai diritti di garanzia sopra citati se il valore della garanzia supera di oltre il 20 % il credito da garantire. Dobbiamo essere informati, per iscritto e immediatamente, di eventuali sequestri o altri interventi da parte di terzi che possano pregiudicare i nostri diritti. La rivendicazione della riserva di proprietà, della richiesta di restituzione e del pignoramento della merce consegnata da parte nostra, non saranno considerati un recesso dal contratto.
In caso di consegne all’estero, il diritto di disporre della merce da noi consegnata passa al committente finale solo quando la merce ha lasciato la Germania, ai sensi dell’articolo 3 (1) della UStG (Legge tedesca sull’IVA).
7. Factoring
Se la fornitura all'acquirente viene effettuata su fattura, il credito risultante dalla fattura viene trasferito alla società di factoring indicata in fattura nell'ambito di un contratto di factoring. Le fatture e gli accrediti vengono trasmessi a questa società di factoring. Ciò non si applica agli acquirenti a cui la fornitura viene effettuata tramite pagamento con carta di credito/PayPal o pagamento anticipato.
Tutti i pagamenti su uno dei conti indicati sulla fattura hanno effetto liberatorio. Le coordinate bancarie sono riportate nelle rispettive fatture. Gli addebiti diretti (addebiti diretti B2B-SEPA) vengono riscossi direttamente da Jarltech Europe GmbH.
8. Qualità della merce
Tutte le informazioni scritte o verbali sull’idoneità e sulle varie applicazioni dei nostri prodotti sono disponibili al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, sono valori che si fondano sulla nostra esperienza, possono essere intesi come un accordo di qualità solo se vengono concordati espressamente nel contratto. Gli accordi di qualità si basano esclusivamente sulle caratteristiche di efficienza e sulle specifiche espressamente stipulate nel contratto.
Una qualità diversa, per un determinato scopo o per una determinata idoneità dei servizi, per la durata di utilizzo o di conservazione, è valida solo se espressamente concordata; in caso contrario, il rischio dell’idoneità e dell’utilizzo è esclusivamente a carico del committente. Un uso presupposto dal contratto significa che è espressamente indicato nel contratto, a meno che l’uso presupposto dal contratto non sia ovvio per entrambe le parti.
Il committente deve accertarsi dell’idoneità dei prodotti per l’uso previsto, effettuando prove per conto proprio. Le informazioni contenute nelle nostre brochure, nei documenti tecnici e nel sito web non possono essere considerate un accordo di qualità.
9. Garanzia
In caso di richiesta di garanzia legale, le seguenti disposizioni avranno la precedenza sulla legge. Non è prevista alcuna garanzia, ad esempio, in caso di normale usura e nemmeno in caso di uso inadeguato, improprio o errato da parte del committente, in caso di modifiche tecniche che non riducano il valore di utilità generale del prodotto e in caso di differenze irrilevanti del colore.
Il committente è tenuto a controllare immediatamente la merce consegnata e a presentare subito un reclamo, non oltre 8 giorni lavorativi dal ricevimento (art. 377 del Codice commerciale tedesco). Se un difetto emerge in un secondo momento, il committente è tenuto comunicarcelo subito, al massimo entro 3 giorni lavorativi dalla constatazione. In caso contrario, il prodotto sarà considerato accettato.
Se un reclamo da parte del committente dovesse risultare infondato, Jarltech sarà autorizzata ad addebitare i servizi che ha fornito su richiesta o sollecitazione del cliente a seguito del reclamo, ai prezzi correnti oppure ai prezzi normali, così come le spese supplementari (ad esempio, le spese di viaggio). I prodotti che risulteranno non essere difettosi potranno essere restituiti solo dopo il pagamento delle spese fatturate e dei costi di spedizione.
Se il committente rivendica un diritto di garanzia, Jarltech deve avere l’opportunità di contattare il produttore, entro un periodo di tempo ragionevole, con la richiesta di assumersi la responsabilità delle rivendicazioni avanzate dal committente nell’ambito del diritto di garanzia. L’acquirente deve assisterci in questo e presentare il proprio reclamo direttamente al produttore tramite i link o i moduli indicati sul nostro sito Internet. L’acquirente rimane comunque autorizzato a far valere direttamente nei nostri confronti i propri diritti legali di garanzia ai sensi dei §§ 434 e seguenti, 437 BGB.
Se un prodotto è difettoso, siamo tenuti a rimediare al difetto o a consegnare un prodotto privo di difetti, a nostra discrezione. Se non siamo disposti o non siamo in grado di correggere il difetto, di effettuare una nuova consegna, o se la correzione o la nuova consegna si rivelano infruttuose, il committente avrà il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione del prezzo di acquisto, a sua discrezione.
Il periodo di prescrizione inizia un anno dopo la consegna del prodotto oppure, se legalmente doveroso, dopo l’accettazione. Nei casi contemplati dall’art. 438 par. 1 n. 1 e 2, art. 438 par. 3, 634a, par. 1 n. 2 e 3, art. 634a par. 3 del Codice civile tedesco, si applica il termine di prescrizione previsto da tali articoli. In caso di nostra responsabilità per i danni in garanzia ai sensi della legge e del paragrafo 10 di queste CGC, il periodo di validità della garanzia per la richiesta di risarcimento danni sarà disciplinato dalle disposizioni di legge. Non saranno applicabili le disposizioni per il diritto di regresso del venditore in conformità all’art. 445a del Codice civile tedesco, a meno che il committente finale non sia un consumatore.
10. Limitazioni di responsabilità
Qualora noi, i nostri rappresentanti legali, dipendenti o agenti ausiliari violassimo intenzionalmente o per grave negligenza un obbligo, a prescindere dal tipo e dalla base giuridica, dal rapporto contrattuale o in caso di grave negligenza nell’esecuzione di un atto non autorizzato, saremo considerati responsabili per i danni conseguenti nei confronti del committente in conformità alla legge.
Qualora noi, i nostri rappresentanti legali, dipendenti o agenti ausiliari violassimo un obbligo per semplice negligenza, a prescindere dal tipo e dalla base giuridica, dal rapporto contrattuale o in caso di semplice negligenza nell’esecuzione di un atto non autorizzato, sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte del committente nei nostri confronti, a meno che non si tratti di una violazione di un obbligo contrattuale fondamentale per semplice negligenza. In questo caso, la nostra responsabilità sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto. Per obbligo contrattuale fondamentale, in questo senso, si intende un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il committente si affida e può trarne vantaggio regolarmente.
Le esclusioni o le limitazioni di responsabilità sopra indicate non si applicano in caso di responsabilità per lesioni fisiche colpose, lesioni all’integrità fisica o alla salute, in caso di responsabilità per occultamento fraudolento di un difetto, in caso di responsabilità per inadempimento di una garanzia di qualità, né in caso di responsabilità ai sensi della Legge sulla responsabilità del prodotto.
Le disposizioni di legge sull’onere della prova rimangono inalterate.
Saremo responsabili solo per la perdita di dati e programmi o per il loro ripristino nell’ambito sopra descritto e solo nel caso in cui tale perdita non avrebbe potuto essere evitata adottando ragionevoli misure di sicurezza, ad esempio, effettuando copie di backup di tutti i dati e programmi ed eseguendo controlli di accuratezza.
11. Risarcimento per violazione del diritto d’autore
Se la fattura non contiene un riferimento esplicito al risarcimento per violazione del diritto d’autore attribuibile a un determinato dispositivo o a un supporto di memorizzazione, l’acquirente risarcirà Jarltech in caso di rivendicazioni o richieste da parte di terzi o di una società di gestione collettiva in merito al risarcimento per violazione del diritto d’autore dei prodotti acquistati dal committente presso l’azienda Jarltech.
In caso di reclamo contro l’azienda Jarltech da parte di una società di gestione collettiva, il committente sarà tenuto a risarcire Jarltech il risarcimento per violazione del diritto d’autore che Jarltech ha pagato per i prodotti acquistati dal committente, così come qualsiasi altro danno derivante da tale reclamo, compresi tutti i costi ragionevoli per la difesa legale.
12. Dispositivi dimostrativi
Se l’azienda Jarltech mette a disposizione dei dispositivi a titolo dimostrativo, questi rimangono di proprietà di Jarltech.
L’azienda Jarltech può richiedere la restituzione del dispositivo dimostrativo in qualsiasi momento entro 10 giorni. Se il committente non rispetterà questa condizione, il dispositivo dimostrativo sarà considerato acquistato dal committente al prezzo di listino valido il giorno della scadenza del termine per la restituzione.
13. Obbligo di riservatezza e monitoraggio dei dati di accesso
Il committente è tenuto a mantenere segreti i suoi dati di accesso, come il numero di rivenditore e la password, e a proteggerli dall’accesso non autorizzato di terzi. Il committente è responsabile della riservatezza dei dati di accesso da parte dei dipendenti e istruirà i suoi collaboratori al riguardo.
Il committente è tenuto a informare immediatamente Jarltech se scopre o sospetta un uso non autorizzato dei suoi dati di accesso.
14. Responsabilità dell’acquirente per l’uso non autorizzato dei dati di accesso
Il committente sarà ritenuto responsabile dei danni subiti dall’azienda Jarltech a causa dell’uso non autorizzato dei suoi dati di accesso, in quanto ha colpevolmente violato il suo obbligo di mantenere la riservatezza e il controllo dei dati di accesso.
15. Protezione dei dati
Le parti si impegnano a rispettare le leggi vigenti sulla protezione dei dati, tra cui la Legge federale tedesca sulla protezione dei dati e il Regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), in sede di trattamento dei dati personali della controparte.
Se trattiamo i dati personali in qualità di responsabile del trattamento per conto del committente, in quanto titolare del trattamento, nell’ambito di consegne o servizi, oltre alle presenti CGC si applicheranno altre disposizioni speciali che riguardano l’accordo sui dati contrattuali.
16. Luogo di adempimento, foro competente e applicazione della legge
Il luogo di adempimento è la nostra sede legale.
Il foro internazionale esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto commerciale è la Repubblica Federale di Germania. Il foro competente locale esclusivo è Francoforte sul Meno, a condizione che il committente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
Il rapporto commerciale tra l’azienda Jarltech e il committente sarà disciplinato esclusivamente dal diritto tedesco, con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni e del diritto internazionale privato.
17. Altro
Il mancato esercizio dei diritti da parte di Jarltech non costituisce una rinuncia a tali diritti.
La non validità di singole disposizioni non pregiudica la natura vincolante del resto delle Condizioni generali di contratto.
Per i servizi Jarltech “ad un click” si applicano i nostri termini e condizioni commerciali dettagliate, consultabili all’indirizzo www.jarltech.com/en/terms-and-conditions.
Per informazioni 24 ore al giorno su servizi, prezzi, programmi ausiliari, supporto e informazioni sui prodotti: https://www.jarltech.com
Integrazione delle Condizioni Generali di Contratto
di Jarltech Europe GmbH in casi particolari
Data: 16 gennaio 2026
Divieto di consegna verso la Russia
Ai sensi dell’articolo 12g del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, nella versione vigente, tutti i fornitori che esportano merci verso un Paese terzo (ad eccezione dei cosiddetti Paesi partner: Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda) sono tenuti, anche in operazioni commerciali prive di qualsiasi collegamento con la Russia, a prevedere disposizioni contrattuali che garantiscano che i beni oggetto del contratto non possano essere riesportati verso la Russia né destinati all’uso in Russia.
Alla luce di quanto sopra, oltre alle nostre Condizioni Generali di Contratto, si applicano al contratto da stipulare con Voi anche le seguenti condizioni speciali:
1. Base giuridica
Il regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 relativo a misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, prevede all’articolo 12g che, in caso di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione:
di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del regolamento,
di beni comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL, o
di armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012
verso un paese terzo – ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII – gli esportatori debbano vietare contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia.
2. Divieto di vendita, esportazione e riesportazione
Di conseguenza, al Cliente è vietato vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, verso la Federazione Russa o per l’uso nella Federazione Russa, i beni da noi forniti nell’ambito o in relazione agli accordi contrattuali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio del 23 ottobre 2025.
3. Obblighi nella catena commerciale successiva
Il Cliente si impegna a garantire che lo scopo del paragrafo 2 non venga eluso da terzi nella successiva catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.
Il Cliente monitora il comportamento dei terzi nella catena commerciale successiva, inclusi eventuali rivenditori, al fine di prevenire qualsiasi elusione dello scopo del paragrafo 2.
4. Obblighi di informazione e cooperazione
Il Cliente ci informerà immediatamente di qualsiasi problema nell’applicazione dei paragrafi 2 o 3, incluse eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero compromettere lo scopo del paragrafo 2.
Il Cliente ci fornirà informazioni sul rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 entro due settimane da una semplice richiesta di tali informazioni.
5. Violazione sostanziale degli obblighi contrattuali
Qualsiasi violazione dei paragrafi 2, 3 o 4 costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali e può giustificare la risoluzione straordinaria del contratto con effetto immediato per giusta causa e/o il risarcimento dei danni.